In rassegna: governance sportiva e risoluzione delle controversie in Italia

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Spotlight: organizzazione e commercializzazione di eventi sportivi in Italia


Tutte le domande

Organizzazione delle società sportive e degli organi di governo dello sport

i Forma organizzativa

Definita come “Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate”, la massima autorità del sistema sportivo italiano è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).2 Il CONI è impegnato nell’organizzazione, nella supervisione e nella promozione dello sport nazionale e nella rappresentanza del movimento sportivo italiano ai Giochi Olimpici.

Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) associate alle varie discipline sportive sono associazioni senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, dotate di propri regolamenti e statuti, a loro volta conformi alle disposizioni delle Federazioni Sportive Internazionali affiliate, alla Carta Olimpica e alle direttive del Comitato Olimpico Internazionale e del CONI.3 Per gestire in esclusiva la disciplina sportiva associata in Italia e rappresentarla all’estero, le FSN (e le rispettive discipline sportive) devono essere riconosciute dal CONI.

I principali stakeholder dell’industria sportiva italiana sono le associazioni e le società, sia professionistiche che dilettantistiche, oltre ad atleti, dirigenti, allenatori, preparatori atletici e medici sportivi.

ii La governance aziendale

Dopo l’emanazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nel 2013 il CONI ha introdotto il Codice di Comportamento Sportivo, che stabilisce i doveri fondamentali, inderogabili e vincolanti di lealtà, correttezza e probità che devono essere rispettati da ogni operatore del settore sportivo italiano.4 Per garantire i suddetti doveri, il CONI ha introdotto la figura del “garante” che segnala i casi di sospetta violazione agli organi competenti in materia disciplinare. Nel 2014 il CONI ha riformato la giustizia sportiva italiana modificando il Codice di Giustizia Sportiva,5 adottando un regime completo di procedure sportive e introducendo due nuovi enti: il Procuratore sportivo e il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

iii Responsabilità delle società

Le società e le associazioni sportive sono responsabili per i reati commessi da coloro che le rappresentano, in qualità di amministratori, a meno che questi ultimi non dimostrino di aver adottato tutte le precauzioni possibili per prevenire i reati.6 Al fine di configurare tale responsabilità, il massimo organo di giustizia sportiva ha affermato quanto segue: ‘Il Codice di Giustizia Sportiva punisce … a titolo di responsabilità oggettiva, la società presso la quale è tesserato l’autore della condotta sportiva illecita, a prescindere dal fatto che tale illecito sia il risultato di comportamenti che coinvolgono la stessa società.’

La responsabilità oggettiva della società sarà riconosciuta “anche quando la condotta illecita commessa da un suo tesserato sia controproducente per le sorti della società, come nel caso in cui un tesserato sia ritenuto responsabile di aver contribuito ad alterare il risultato di una partita a danno della propria squadra”.7

Il sistema di risoluzione delle controversie

i Accesso ai tribunali

L’accesso italiano alla giustizia sportiva avviene attraverso il processo di affiliazione, che prevede la possibilità di ricorrere ai tribunali sportivi per intentare una causa contro una persona o un ente In sostanza, questo diritto alla giustizia sportiva deriva dalla disposizione dell’articolo 2 del decreto n. 220 del 19 agosto 2003,8 che disciplina l’indipendenza dell’ordinamento giuridico sportivo italiano. In sintesi, sotto l’egida del CONI, delle Federazioni e delle Associazioni, i giudici sportivi sono competenti a conoscere delle questioni relative all’osservanza e all’applicazione delle disposizioni normative, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni a garanzia del corretto svolgimento dell’attività sportiva, nonché di tutte le questioni relative alle sanzioni disciplinari sportive.

Esauriti i rimedi sportivi interni (e fatta salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per le controversie economiche tra società, associazioni e atleti), ogni altra questione relativa ad atti emanati dal CONI o dalle Federazioni nazionali che non rientri nella competenza dei suddetti giudici sportivi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente. In caso di inottemperanza (cioè nel caso in cui un affiliato si rivolga alla giustizia ordinaria), l’affiliato potrebbe subire sanzioni gravi o l’interdizione dall’associazione sportiva interessata. Il rapporto tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva è da sempre una questione spinosa.9 e una che è stata messa in discussione in un’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.10

Tuttavia, la possibilità di ricorrere a procedimenti giudiziari sportivi è specificamente disciplinata dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI,11 che istituisce i giudici sportivi in ogni federazione, ovvero il giudice sportivo nazionale, i giudici sportivi locali, la Corte Sportiva d’Appello, il Tribunale Federale e la Corte d’Appello Federale.12

Inoltre, con il Decreto Legge n. 75 del 22 giugno 2023, il governo ha deciso di modificare lo svolgimento delle controversie sportive in relazione all’impugnazione delle sanzioni che comportano punti di penalizzazione sportiva. I punti di penalizzazione inflitti in classifica sono applicabili “solo dopo l’espletamento dei gradi di giustizia sportiva”.

ii Arbitrato sportivo

In considerazione del principio costituzionale del divieto di giurisdizione speciale, l’arbitrato è visto come un veicolo adeguato per preservare l’indipendenza del sistema sportivo.13 e garantire il rispetto dei regolamenti e dei principi delle federazioni. L’arbitrato è generalmente applicato per risolvere le controversie relative ai diritti economici e ai rapporti di lavoro. A questo proposito, è esplicitamente menzionato nell’articolo 4 della legge n. 91 del 2 marzo 198114 che nei contratti di lavoro sia inserita una clausola arbitrale che preveda che le controversie siano portate davanti a un collegio costituito in base al contratto collettivo di lavoro applicabile. Il funzionamento dell’arbitrato condotto dalle leghe calcistiche è regolato da specifiche norme procedurali allegate al relativo contratto collettivo. Per chiarezza, tutti i giocatori professionisti, gli allenatori o i preparatori hanno un proprio contratto collettivo di riferimento e un collegio arbitrale competente. Quest’ultimo rende i lodi direttamente esecutivi attraverso la lega e la federazione competente.

iii Esecutività

I lodi arbitrali hanno forza contrattuale tra le parti e possono essere eseguiti direttamente solo all’interno della federazione; altrimenti, per diventare definitivi e vincolanti, devono essere depositati presso i tribunali ordinari attraverso una procedura speciale, ai sensi degli articoli 566 e 808 del Codice di procedura civile.

Sistema di risoluzione delle controversie

Organizzazione di eventi sportivi

i Rapporto tra organizzatore e spettatore

Nell’ambito degli eventi sportivi, la legge italiana15 regola un rapporto tripartito tra l’organizzatore, gli atleti (dilettanti o professionisti) e il pubblico. L’organizzatore può essere identificato come un imprenditore commerciale, ai sensi dell’articolo 2195 del Codice Civile. L’obiettivo principale dell’organizzatore è la gestione dell’intero evento, che è giuridicamente considerato un’attività economica e dovrebbe consistere nelle seguenti caratteristiche: un contratto di locazione o di proprietà dei locali in cui si svolge l’evento; la presenza di uno spettacolo pubblico dall’esito incerto; la diversità dei rapporti giuridici a seconda che si tratti di un evento indoor o outdoor.

ii Rapporto tra organizzatore e atleti o club

I campionati16 (cioè gli enti organizzatori) sono associazioni che rappresentano e tutelano gli interessi delle società sportive affiliate, che vengono assistite nella definizione degli accordi di lavoro standard tra atleti e società professionistiche e dilettantistiche. Inoltre, le leghe forniscono consulenza su questioni relative all’organizzazione societaria, alla comunicazione e alla gestione amministrativa, nonché alle attività di marketing centralizzate finalizzate alla vendita del prodotto sportivo.

iii Responsabilità dell’organizzatore

Gli organizzatori possono essere persone (raramente), enti (sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata), associazioni non riconosciute o comitati che “si assumono tutte le responsabilità (civili, penali e amministrative) nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese e promuovono l’incontro di uno o più atleti allo scopo di ottenere un risultato in una o più attività sportive, indipendentemente dalla dimensione pubblica dello spettacolo”. In generale, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile, gli organizzatori sono soggetti alla “responsabilità civile”, che riguarda il loro obbligo principale di promuovere la competizione e serve a garantire il loro potere di controllo e direzione. L’obbligo principale dell’organizzatore è quello di gestire l’evento, sia che si tratti di una singola competizione o di un torneo. Inoltre, l’organizzatore ha l’obbligo di garantire: (1) la presenza della polizia all’evento e di assicurare l’idoneità e la sicurezza del luogo e delle strutture, compresi i mezzi tecnici in uso, forniti o meno dall’organizzatore; e (2) l’idoneità degli atleti a partecipare alla competizione, sia in termini di esperienza che di condizioni psicofisiche.

iv Responsabilità degli atleti

Ogni atleta si assume il rischio consapevole di esporsi a eventi che possono causargli un danno (cioè il rischio consentito). La Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, affinché una condotta sportiva discutibile possa sottrarsi alla punizione, il rispetto delle norme che regolano la disciplina sportiva di riferimento è il requisito fondamentale. Pertanto, per essere esente da sanzioni penali, ogni condotta sportiva lesiva deve essere stata commessa nel rispetto del dovere di lealtà dello sportivo.17

v Responsabilità degli spettatori

Il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione n. 42 del 3 settembre 2015, ha stabilito che le società sportive rispondono – a titolo di responsabilità oggettiva – anche della condotta dei propri spettatori. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha precisato che è necessario garantire un’interpretazione ampia del concetto di spettatore, includendo quindi tutti coloro che operano in un “ambiente di supporto” nei confronti della squadra. I club sono responsabili anche per la presenza di striscioni discriminatori all’interno dello stadio (anche quando gli striscioni discriminano tra le diverse tradizioni regionali).18

vi Prevenzione dei disordini

Il Parlamento ha iniziato a sviluppare una legislazione per rafforzare la lotta contro il teppismo nel 1989, promulgando la legge n. 401 del 13 dicembre 1989.19 Una delle implementazioni più importanti è stata il “divieto di accesso agli eventi sportivi” (DASPO),20 che è una misura preventiva, che limita la libertà personale per affrontare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio e successivamente estesa ad altri sport. Il provvedimento di DASPO può essere emesso nei confronti degli spettatori riconosciuti colpevoli di atti di violenza durante, tra l’altro, gli eventi sportivi, dal capo della polizia (il Commissario) o da un giudice al termine del procedimento. Se emesso dal Questore, si applica come misura amministrativa che comporta il divieto di accesso alle aree, o alle aree adiacenti, in cui si svolgono eventi sportivi, per un periodo compreso tra uno e cinque anni. Se emesso da un giudice, il provvedimento DASPO pone maggiori limiti alla libertà di movimento ed è stato recentemente paragonato anche ai provvedimenti amministrativi antimafia.21

Commercializzazione degli eventi sportivi

i Tipi e titolarità dei dirittiDiritti di trasmissione

La regolamentazione della titolarità dei diritti di trasmissione di eventi sportivi e della relativa commercializzazione è stata emanata con una legge dedicata, la Legge n. 106 del 19 luglio 2007, che ha stabilito le finalità, i principi e i criteri applicabili a questa nuova disciplina.22 In base a questa legge, il governo ha emanato il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (Decreto Melandri), che definisce e stabilisce le norme di attuazione. Il Decreto Melandri ha introdotto il concetto di comproprietà del diritto di trasmissione degli eventi sportivi, detenuto sia dall’organizzatore della competizione sia dall’organizzatore dell’evento (cioè, rispettivamente, dalla Lega e dal club).23 In concreto, la riforma Melandri assegnava all’ente organizzatore della Lega il ruolo principale di licenziatario esclusivo dei diritti audiovisivi.24

Ai sensi dell’art. 25 del Decreto Melandri, le risorse sono ripartite in modo da garantire ai soggetti di ciascuna competizione una quota uguale di una quota garantita derivante dall’assegnazione dei diritti di trasmissione. A questo proposito, la Legge di Bilancio 201725 ha modificato l’allocazione delle risorse, garantendo una maggiore stabilità economica.26

Per quanto riguarda la commercializzazione dei diritti di trasmissione all’estero, il Decreto Melandri ha fissato dei limiti alla durata degli accordi e ha previsto delle procedure di assegnazione. A questo proposito, la Legge 29 giugno 2022, n. 79 ha modificato il Decreto Melandri prevedendo che l’ente organizzatore, la Lega Serie A, possa concedere in licenza i diritti di trasmissione all’estero degli eventi del campionato di Serie A senza limiti di durata, attraverso una procedura di gara analoga a quella adottata per la commercializzazione nazionale dei diritti di trasmissione. Ciò consentirà alla Lega Serie A e ai club di Serie A di massimizzare i profitti derivanti dai diritti di trasmissione e di aumentare l’audience internazionale della Serie A nei prossimi anni.

Inoltre, la Legge n. 6 del 13 gennaio 202327 ha modificato il Decreto Melandri, estendendo la durata massima dei contratti di licenza da tre a cinque anni, consentendo accordi più lunghi con le emittenti e rendendo questi accordi più strategici e interessanti per i potenziali acquirenti, portando in ultima analisi ad accordi più redditizi.

ii Protezione dei diritti

La tutela dei diritti d’immagine deriva dalle disposizioni congiunte dell’articolo 10 del Codice Civile e della Legge sul Diritto d’Autore.28 Il Codice Civile stabilisce che le autorità giudiziarie possono ordinare la cessazione dell’esposizione o della pubblicazione di un’immagine senza il legittimo consenso (o se l’esposizione causa un pregiudizio alla reputazione della persona interessata) e concedere un risarcimento per i danni derivanti dall’abuso. Inoltre, l’articolo 96 della Legge sul diritto d’autore stabilisce che l’immagine di una persona non può essere mostrata, venduta o riprodotta senza il suo consenso. Inoltre, tale consenso può essere successivamente ritirato in qualsiasi momento.29

Inoltre, la legge sul diritto d’autore tutela lo streaming dei diritti audiovisivi sanzionando gli utilizzatori finali con pene detentive ed economiche.30 I marchi registrati e i simboli dei club sono protetti dagli articoli 2569 e 2574 del Codice Civile e dall’articolo 23 del Codice della Proprietà Industriale,31 per prevenire la concorrenza sleale. In caso di violazione, le autorità giudiziarie possono concedere un’ingiunzione contro ulteriori violazioni e concedere un risarcimento dei danni.

iii Disposizioni contrattuali per lo sfruttamento dei dirittiDiritti d’immagine

Il consenso all’uso dell’immagine di un atleta può essere espresso nel suo contratto, ma rimane separato da esso. Inoltre, il consenso può essere successivamente ritirato in qualsiasi momento senza incorrere in alcuna responsabilità contrattuale.32

Il diritto di utilizzare l’immagine di un atleta può essere concesso in licenza e assegnato. Possono esistere alcune limitazioni al diritto. Ad esempio, nel calcio, lo sfruttamento dei diritti di immagine al di fuori dell’attività calcistica è liberamente negoziabile da ciascun giocatore (fatte salve alcune limitazioni legate agli accordi di sponsorizzazione del club). Per quanto riguarda l’attività calcistica e le attività correlate (che comportano la rappresentanza del club), i club possono stipulare accordi promozionali e pubblicitari con terzi. Una parte dei profitti viene assegnata ai giocatori secondo percentuali minime previste dalla Convenzione in vigore sulla regolamentazione delle attività pubblicitarie e promozionali, a meno che non vengano negoziate individualmente.33

Accordi di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione non è un contratto tipizzato, in quanto non espressamente disciplinato dal Codice Civile. Pertanto, la relativa disciplina viene ricostruita utilizzando le regole e i principi generali in materia di contratti. Nell’ordinamento sportivo, in base allo specifico rapporto tra sponsor e sponsorizzato, esistono le seguenti categorie generali: naming sponsor,34 sponsor ufficiale, fornitore ufficiale35 e sponsor tecnico.36

Accordi di merchandising

I contratti di merchandising, data la loro specificità e struttura, sono tutelati in Italia dal Codice della Proprietà Industriale, dal Codice Civile (con le disposizioni sulla contraffazione e sulla concorrenza sleale)37 e il Codice penale (con disposizioni sul reato di contraffazione e usurpazione di marchio).38 La Guardia di Finanza italiana ha potenziato i controlli in collaborazione con le istituzioni sportive per limitare la vendita al pubblico di prodotti contraffatti.39

Sport professionistico e diritto del lavoro

i Disposizioni obbligatorie

Il 1° luglio 2023, la normativa sui lavoratori sportivi contenuta nel Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 3640 è entrata in vigore, sostituendo la legge n. 91 del 23 marzo 1981, che regolava i rapporti di lavoro tra gli sportivi e le società sportive professionistiche.

Il legislatore italiano ha previsto una definizione di lavoro sportivo che ora include, oltre agli sportivi professionisti, qualsiasi lavoratore tesserato che svolga, a titolo oneroso, qualsiasi mansione necessaria allo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione di quelle amministrativo-gestionali. Il nuovo quadro normativo distingue ora tra il lavoratore sportivo autonomo; il lavoratore sportivo subordinato; il lavoratore sportivo professionista subordinato (soggetto alle stesse regole già previste dalla Legge n. 91/1981) e il dilettante. Pertanto, la legge fa ora riferimento alle classi generali di definizione del diritto del lavoro italiano tradizionale.

Le federazioni che hanno ottenuto la qualifica di federazione sportiva professionistica sono: la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) – Serie A, B, C e, a partire dal 27 aprile 2022, la Serie A femminile;41 la Federazione Ciclistica Italiana; la Federazione Italiana Golf e la Federazione Italiana Pallacanestro.

La durata del rapporto di lavoro nei contratti professionali può arrivare a un massimo di cinque anni. Nel contratto deve essere inserita una clausola compromissoria per quanto riguarda l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione di qualsiasi controversia relativa agli accordi di lavoro.

Tutti i giocatori professionisti sono coperti da un’assicurazione obbligatoria per la pensione e l’invalidità ai sensi della Legge n. 366 del 14 giugno 1973. I contributi previdenziali sono calcolati in relazione alla retribuzione annua lorda del calciatore e distribuiti nelle seguenti proporzioni: due terzi sono a carico della società di registrazione; un terzo è a carico del calciatore.

Nel dilettantismo, il lavoro sportivo si presume consistere in un rapporto di lavoro autonomo, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, se sono soddisfatti alcuni requisiti (ad esempio, durata delle prestazioni non superiore a 18 ore settimanali).

Il legislatore ha poi definito volontari i soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcuno scopo di lucro, neanche indiretto, ma esclusivamente per fini dilettantistici. È fatta salva la possibilità di ottenere un rimborso spese non forfettario.

Inoltre, le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante per migliorare la formazione dei giovani atleti.

ii Libera circolazione degli atleti

Il diritto dell’UE si applica agli atleti professionisti e dilettanti per quanto riguarda il loro diritto alla libera circolazione, vietando qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità o qualsiasi ostacolo che possa impedire tale diritto.

Per quanto riguarda specificamente il calcio, la FIGC ha adottato la “regola della formazione locale”, che impone alle società di avere un certo numero di atleti cresciuti in casa, secondo le indicazioni dell’Unione delle Associazioni Calcistiche Europee. Di conseguenza, la rosa di ogni club di prima divisione (la Lega Nazionale Professionisti Serie A) deve rispondere a specifici criteri.42

Sport e diritto antitrust

Gli operatori dell’industria sportiva italiana, come le società sportive e i consumatori, devono rispettare le norme antitrust. In questo particolare contesto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e il CONI hanno stipulato un protocollo d’intesa per sviluppare un approccio sinergico volto a realizzare più efficacemente le rispettive funzioni istituzionali, sensibilizzando gli organismi sportivi alla tutela della concorrenza e del mercato.

A questo proposito, l’AGCM ha spesso indagato le principali società di distribuzione dei diritti media per presunte pratiche scorrette nei confronti dei consumatori.43

Inoltre, negli ultimi anni, l’AGCM ha anche condannato alcune federazioni sportive italiane per comportamenti in violazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea nei confronti di alcuni stakeholder sportivi, quali direttori sportivi, talent scout e match analyst.44

Sport e fiscalità

i Atleti professionisti

Qualsiasi compenso corrisposto da una società di calcio a un giocatore professionista (italiano o straniero) per le sue prestazioni sportive è da considerarsi reddito di lavoro dipendente e tassato di conseguenza ai sensi dell’articolo 49 del Codice tributario (TUIR).45 Il club agisce come sostituto d’imposta. La retribuzione di un calciatore professionista può consistere sia in un importo fisso che in un importo variabile. Ai sensi dell’articolo 51, comma 6, del TUIR, anche l’importo variabile (bonus) è considerato lavoro subordinato nella misura del 50 per cento del relativo importo. Inoltre, anche i benefit (come l’alloggio o l’auto) sono considerati reddito da lavoro dipendente.46

ii Regime fiscale dei redditi da diritti d’immagine degli atleti professionisti

I redditi connessi alla vendita o alla cessione dei diritti d’immagine degli atleti professionisti sono considerati redditi da lavoro dipendente anche se la remunerazione è dovuta a un giocatore che ha concesso direttamente alla società il diritto di utilizzare la propria immagine (indipendentemente dal fatto che sia legata a una prestazione sportiva o derivi dallo sfruttamento della sua immagine personale).

Il compenso dovuto al giocatore che concede a uno sponsor l’uso della propria immagine è considerato reddito da lavoro autonomo se le attività promozionali sono intraprese su base permanente e professionale.47 o “altri redditi” se le attività promozionali non sono svolte in modo permanente e professionale.

iii Regime di imposta sostitutiva per i nuovi residenti in Italia

L’articolo 1, commi 152-159, della Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime fiscale speciale per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, prevedendo un’imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera pari a 100.000 euro.48 Il regime si applica su base opt-in e richiede i dettagli dell’effettivo trasferimento della residenza fiscale in Italia e della residenza fiscale estera precedente al trasferimento, in almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti l’inizio del periodo di opt-in. Questo regime di imposta sostitutiva potrebbe diventare molto attraente, in particolare per le superstar che hanno un reddito estero significativo.

iv Regime fiscale dei redditi degli atleti professionisti in caso di trasferimento in Italia

Il governo ha introdotto un’interessante misura fiscale nel “Decreto Crescita”.49 per i lavoratori stranieri che vengono in Italia. Questo decreto ha introdotto un regime specifico per gli atleti professionisti stranieri che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, a partire da gennaio 2020.50

v Atleti dilettanti

I redditi degli atleti dilettanti sono soggetti a un trattamento fiscale agevolato. Il Decreto Legislativo n. 36/2021 ha previsto diverse agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi dilettanti e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo amministrativo-gestionale. La legge n. 14 del 24 febbraio 2023 ha confermato la soglia di esenzione fiscale complessiva di 15.000 euro annui per i compensi sportivi maturati nel 2023. Se l’ammontare complessivo dei compensi supera il limite di 15.000 euro, essi concorrono a formare il reddito del percettore solo per la parte eccedente tale importo.

Questioni sportive specifiche

i Doping

L’antidoping in Italia si muove su un doppio binario: quello disciplinare e quello penale. Dal punto di vista sportivo, le condotte di doping rientrano nella giurisdizione dell’associazione sportiva di riferimento e nell’applicazione delle norme antidoping di quest’ultima, nonché delle regole e dei principi dell’Agenzia Mondiale Antidoping a livello internazionale. Inoltre, secondo la legge italiana, il doping è anche considerato un reato penale e punito ai sensi della legge n. 376 del 14 dicembre 2000.51 con pene severe, compresa la reclusione.

ii Scommesse

Il Decreto Dignità52 è stato emanato per combattere la dipendenza dal gioco d’azzardo, anche in occasione di eventi sportivi e culturali, vietando la pubblicità del gioco d’azzardo e delle scommesse relative a servizi e prodotti e vietando ai fornitori di scommesse e di gioco d’azzardo di fare pubblicità attraverso i media (tra cui televisione, radio, internet e piattaforme di social media) e sui cartelloni pubblicitari.53 A partire dal 14 luglio 2019, le sponsorizzazioni e le pubblicità illegali possono comportare multe per gli appaltatori di pubblicità, calcolate come il più alto tra il 20% del valore dell’accordo e una somma forfettaria di 50.000 euro.54 L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha il compito di monitorare il rispetto di questa normativa e ha il potere di sanzionare i trasgressori.55 Tutte le somme ricavate dalle sanzioni amministrative per questi reati saranno destinate a finanziare le spese del Ministero della Salute.

iii Manipolazione

Le partite truccate sono considerate un reato penale e sono regolate dalla Legge 401/1989, che specifica che si tratta di partite truccate che offrono un vantaggio al partecipante con l’intento specifico di manipolare il risultato della competizione, anche se l’offerta non viene accettata.56 L’obiettivo di questa disposizione è quello di garantire il fair play, contrastando al contempo le scommesse sportive illegali, spesso collegate a organizzazioni criminali. Oltre alla considerazione delle partite truccate come reato penale, le partite truccate sono disciplinate dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI come violazione disciplinare.

iv Vendite sul mercato grigio

Una delle questioni più rilevanti del mercato grigio in Italia riguarda il “secondary ticketing”. Questo fenomeno è punito dalla legge 232/2016, che conferisce all’AGCOM il potere di monitorare la vendita sul mercato secondario dei biglietti degli eventi. I trasgressori possono essere sanzionati con multe fino a 180.000 euro.

L’anno in rassegna

I decreti legislativi n. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 hanno rappresentato la tanto attesa riforma dello sport. L’entrata in vigore delle norme sul lavoro sportivo, il 1° ottobre 2023, ha determinato un cambiamento radicale nell’approccio dell’ordinamento italiano nei confronti dei lavoratori sportivi al di fuori del professionismo.

Il Decreto Legislativo n. 37 del 28 febbraio 2021 ha previsto una serie di norme rivolte agli agenti sportivi che operano sul territorio italiano. Questi soggetti devono essere iscritti nel registro CONI dei procuratori sportivi e nel registro della federazione relativa allo sport in cui intendono operare. Per ogni iscrizione è previsto il superamento di un esame scritto e orale, da svolgersi davanti al CONI e alla federazione di riferimento. Gli agenti possono organizzare la loro attività attraverso una società, purché siano soddisfatti i requisiti di legge.57

Modifica dell’articolo 33 della Costituzione italiana58 è in fase di approvazione e aggiungerà il seguente paragrafo:

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e promozionale del benessere psicofisico fornito da ogni forma di attività sportiva.

Prospettive e conclusioni

In seguito alla parziale ripresa dagli esiti sociali e finanziari della pandemia globale di covide-19, il legislatore italiano ha attuato riforme significative. Le nuove leggi hanno previsto una disciplina del tutto nuova per il lavoro sportivo, hanno regolato gli impianti sportivi, la condotta e la registrazione degli agenti sportivi, le plusvalenze e i procedimenti sportivi. Con riferimento a quest’ultimo, le federazioni sono tenute ad adeguare i propri statuti con l’obiettivo di rendere applicabili le sanzioni sportive inflitte alle società solo una volta esauriti i gradi di giustizia sportiva, favorendo l’emissione di una sentenza prima della scadenza del termine per l’iscrizione al campionato.

Inoltre, il legislatore ha introdotto una serie di misure per promuovere l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina del 2026, tra cui misure urgenti in materia di credito d’imposta a sostegno delle associazioni sportive e norme speciali per accelerare il reclutamento di personale per l’organizzazione dell’evento.

Tutto ciò darà sicuramente nuovo slancio all’intera industria sportiva italiana, non solo in termini di investimenti e infrastrutture, ma anche in termini di impulso a nuove norme sulla tutela dei marchi e sull’ambush marketing.

Prospettive



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